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giurisprudenza

Per avere un rapporto di associazione professionale “atipica” fra avvocati è necessario che vi sia un fondo comune e che tutti gli associati compartecipino agli utili e alle perdite, condividendo il rischio d’impresa (Cass., Sez. I, Ord., 27 dicembre 2019, n. 34538)

Con l’ordinanza in commento, pubblicata il 27 dicembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla domanda formulata da un avvocato, tesa a far accertare l’esistenza di un rapporto associativo atipico che sarebbe esistito fra il professionista ricorrente ed uno studio legale presso il quale il medesimo svolgeva la sua attività, e ad ottenere la condanna del rappresentante legale di tale studio nonché dei suoi associati al pagamento in suo favore di una quota percentuale sugli onorari dovuti dai clienti dello stesso studio professionale.
Nello specifico, i Giudici di legittimità hanno ha affermato che affinché possa configurarsi un rapporto associativo, seppur atipico, in primo luogo rileva l’esistenza di un fondo comune, inteso come patrimonio distinto da quello personale dei singoli associati.
Inoltre, secondo la Corte un ulteriore elemento che connota qualsiasi associazione professionale è la compartecipazione di
tutti gli associati agli utili e alle perdite. Queste ultime non possono ridursi, come sostenuto dal ricorrente, nel mancato pagamento degli onorari (che rappresentano i ricavi), ma rappresentano la conseguenza dell’eventuale superamento, sotto il profilo contabile, dei costi di gestione della complessa attività di uno studio professionale, rispetto ai proventi dello studio medesimo.
Quindi, considerato che nel caso di specie il legale non aveva provato l’esistenza di tali elementi, la Cassazione ha escluso che potesse sussistere il rapporto associativo affermato da parte del ricorrente.
A cura di Cosimo Cappelli

Allegato:
34538-2019