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giurisprudenza

Per la Cassazione è nullo l’avviso di accertamento se l’Agenzia delle Entrate non prova la qualifica di chi lo ha sottoscritto (Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2015, n. 25280)

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è tornata nuovamente ad esprimersi sull’ormai noto tema dei c.d. “falsi” dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, anche se in questa occasione ha preso in esame solamente la questione riguardante la delega alla sottoscrizione degli atti impositivi.

In particolare, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. del Veneto che aveva accolto l’appello del contribuente e dichiarato l’illegittimità di due avvisi di accertamento, a motivo del fatto che tali atti non erano stati sottoscritti né dal direttore dell’Ufficio né da un funzionario della carriera direttiva (nona qualifica) dallo stesso validamente delegato.

Difatti, dalla delega depositata agli atti del giudizio di merito da parte dell’Ufficio, risultava come non vi fosse alcuna delega espressa ai fini dell’accertamento, nemmeno a favore del “Capo Area accertamento”, al quale la delega di firma risultava conferita solo per le “richieste di atti e notizie o segnalazioni di elementi di accertamento”.

Da ciò, secondo la Cassazione, ne consegue che “non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dalla legge, la firma di un soggetto non validamente ed efficacemente delegato, in quanto il soggetto istituzionalmente competente a sottoscriverli è solo il capo dell’Ufficio emittente”.

Oltretutto, precisa la Suprema Corte, l’Agenzia delle Entrate non aveva neppure mai provato che chi aveva firmato gli atti impugnati avesse la nona qualifica funzionale richiesta dalla normativa, e cioè che fosse un funzionario della carriera direttiva (ancorché non necessariamente un dirigente).

Pertanto, bene aveva fatto la Commissione Regionale ad annullare gli avvisi di accertamento impugnati da parte del contribuente, in quanto sottoscritti da un soggetto non legittimato a farlo.

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
25280-2015