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giurisprudenza

Per la copia su supporto informatico della cartella di pagamento non serve la firma digitale (Cass., Sez. VI, Ord., 27 novembre 2020, n. 27181)

Con la recente ordinanza n. 27181 depositata lo scorso 27 novembre, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato con alcune sue precedenti decisioni, affermando che in caso di notifica a mezzo PEC, l’allegata copia informatica (scansione) della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale da parte del funzionario competente e ciò in assenza di prescrizioni normative di segno diverso in quanto l’esistenza dell’atto non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

A sostegno di tale assunto, secondo i Supremi Giudici, vi è l’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, il quale sancisce che “la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”.

È stato così accolto il primo motivo del ricorso e censurata la decisione con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, a seguito di appello del contribuente, aveva dichiarato la nullità della notificazione ritenendo che la cartella di pagamento dovesse essere sottoscritta digitalmente.

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
27181-2020