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giurisprudenza

Per le cause sull’indennità di accompagnamento onorario del difensore parametrato sino a dieci annualità (Cass., Sez. Lav, 11 gennaio 2010, n. 198).

La sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ribadisce quanto già stabilito in analoghe pronunce in tema di determinazione del valore della causa, ed in particolare ai fini del calcolo dei diritti e onorari spettanti al difensore in controversie aventi ad oggetto pensioni di invalidità e/o di accompagnamento.
Viene in evidenzia, in particolare, la disposizione di cui all'art. 13 del codice di rito, che individua talune modalità di calcolo del detto valore, a seconda dell'oggetto della controversia.
Nel caso che ci occupa, l'INPS resistente han ritenuto corretta l'applicazione del criterio di cui al primo periodo, a mente del quale, versando in fattispecie di prestazioni alimentari periodiche, "il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni"; il ricorrente ha invece affermato versarsi in fattispecie di causa relativa a rendita temporanea o vitalizia, che consente il calcolo del valore mediante cumulo delle "annualita' domandate fino a un massimo di dieci".
La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, sposa quest'ultima tesi, stabilendo, sia pure con laconica motivazione, che ai fini della presente valutazione occorre tener conto non già del fondamento giuridico della prestazione controversa, bensì del concreto atteggiarsi della stessa; nel caso quindi, trattandosi di periodico versamento di una somma di denaro, esso viene assimilato all'istituto della rendita vitalizia, da cui l'applicazione del criterio di calcolo del valore della causa maggiormente "benevolo" per le tasche dei difensori, ovvero quello che consente il cumulo di dieci annualità.

A cura di Mauro Mammana