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giurisprudenza

Per ridurre l’onorario dell’avvocato il giudice deve dare adeguata motivazione (Cass., Sez. Lav., 3 aprile 2007 , n. 8295)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione, ribadendo un orientamento ormai consolidato, ha precisato che il giudice nel procedere alla liquidazione delle spese processuali ha l’obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni, eliminazioni o riduzioni, effettuate rispetto ai diritti di procuratore e all’onorario di avvocato indicati nella nota prodotta dalle parti.
Il ragionamento seguito dalla Corte è quello di consentire alle parti interessate di procedere ad una verifica della conformità di quanto liquidato rispetto alle tariffe professionali forensi, con particolare riferimento all’inderogabilità dei compensi minimi sancita dall’art. 24 della L. 13 giugno 1942, n. 794.
L’iter logico seguito dalla Corte di Cassazione è in linea con quanto oggi disposto dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui le tariffe forensi restano vincolanti per i giudici nei provvedimenti di condanna alle spese e nelle liquidazioni dei compensi per il patrocinio a spese dello stato.

Avv. Francesca Tarantola 

Allegato:
8295-2007