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giurisprudenza

Poteri del difensore in base alle procura ed esercizio del diritto di riscatto (Cass., Sez. III, 27 settembre 2006, n. 20948)

Il conduttore di un immobile può esercitare il diritto di riscatto, ai sensi dell’art. 39 L. 392/1978 tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, cui consegue ex lege l’acquisto dell’immobile a favore del retraente.
Con la sentenza in commento la Suprema Corte esamina i casi in cui tale dichiarazione è validamente effettuata con l’atto di citazione, diretto a far valere il diritto potestativo di riscatto.
Il Giudice di legittimità, confermando il proprio orientamento giurisprudenziale in merito, ribadisce che qualora sia stata conferita la procura generale ad litem la dichiarazione di retratto contenuta nell’atto di citazione redatto e sottoscritto dal solo difensore non è idonea a produrre l’effetto sostanziale traslativo, per mancanza di legittimazione sostanziale in capo a quest’ultimo.
Nel caso di procura speciale alle liti la Corte distingue a seconda che questa sia rilasciata contestualmente alla redazione dell’atto di citazione, in data anteriore, ovvero in un momento successivo, ai sensi dell’art. 125, 2° comma, c.p.c..
Nel caso di contestualità (si tratti di mandato a margine o in calce), nulla quaestio sul fatto che la volontà di riscattare l’immobile è validamente espressa, presumendosi che la procura sia stata rilasciata per l’atto già predisposto.
Nella seconda ipotesi, non potendo operare la presunzione riferibile alla situazione della contestualità, la volontà di esercitare il diritto di riscatto è da considerasi idoneamente espressa solo ove questa si possa evincere dal tenore proprio del mandato, specificamente volto ad attribuire al difensore anche poteri sostanziali.
Il caso del conferimento dell’incarico in data successiva alla redazione dell’atto di citazione ed alla sua notifica è equiparabile, dal punto di vista sostanziale, alla ratifica dell’atto compiuto dal rappresentante senza potere, e pertanto, continua la Corte, “venendo il mandato a confermare e fare proprio, da parte del titolare del diritto, il manifestato intento di riscattare l’immobile, l’esercizio di detto diritto deve intendersi idoneamente esercitato dal soggetto legittimato”.

A cura di Guendalina Carloni

Allegato:
20948-2006