Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Principio di non tassatività dei casi di interruzione del processo ex art. 301 c.p.c. e relativo termine per la riassunzione del processo ex art. 305 c.p.c. (Cass., Sez. I, 23 luglio 2008, n. 20361)

Conformemente alla precedente pronuncia n. 10284 del 1996 S.U., con la sentenza n. 20361 del 23 luglio 2008, la Corte di Cassazione ritorna sul tema dei casi di interruzione del processo ex art. 301, comma 1, c.p.c., escludendo che l’elencazione ivi indicata (morte, radiazione o sospensione del procuratore), sia segnata da tassatività.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ribadito che la cancellazione, anche volontaria, dall’albo speciale degli avvocati dipendenti degli uffici legali di enti pubblici, conseguente alla cessazione del rapporto di impiego del procuratore-dipendente della P.A., comportando il venir meno di un munus publicum indissolubilmente connesso con il dato formale dell’iscrizione all’albo, e quindi determinando la decadenza dall’ufficio di procuratore e di avvocato, fa venir meno lo ius postulandi per causa equiparabile a quelle indicate dall’art. 301, comma 1, c.p.c. (sospensione-radiazione dall’albo), determinando, per l’effetto, l’interruzione ex lege del processo alla stessa data della cessazione del rapporto di impiego.
Inoltre, rifacendosi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 1967, la Suprema Corte ha ribadito che il termine per la riassunzione del processo, interrotto ex art. 301 c.p.c., decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui lo stesso evento è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione in forma legale, ossia attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza altrimenti acquisita dalla stessa parte.

A cura di Paolo Serrangeli

Allegato:
2008