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giurisprudenza

Procedimento di correzione di errore materiale e procura alle liti (Cass., Sez. Lav., 25 settembre 2006, n. 19228)

Segnaliamo all’attenzione dei Colleghi una ordinanza della Cassazione nella quale si affronta il problema della necessità o meno, per l’introduzione del procedimento di correzione di errore materiale, di una nuova procura ovvero se sia sufficiente quella rilasciata per il giudizio della cui sentenza conclusiva si chiede la correzione. Ritiene la Corte di discostarsi da un precedente orientamento (cfr. C. Cass. 16 settembre 2005, n. 18343) che, assimilando il procedimento di correzione di errore materiale a quello per revocazione, richiedeva anche per il primo la necessità di una nuova specifica procura. Secondo l’ordinanza in esame, invece, il giudizio di correzione di errore materiale non è assimilabile a quello per revocazione in quanto solo in quest’ultimo si chiede una nuova “volontà del giudicante”, si chiede, cioè, una nuova e diversa decisione, mentre nel giudizio di correzione ci si limita a far emergere l’effettiva volontà del giudicante attraverso un “mero materiale prolungamento del precedente giudizio”. Da ciò deriva che, contrariamente all’ipotesi di impugnazione per revocazione, che esige una nuova procura, per proporre istanza di correzione materiale di una sentenza ex artt. 287 ss. c.p.c. non è necessario un nuovo mandato.