L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria). Trattasi, infatti, di norma avente natura processuale, per la quale non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum.
Questo il principio ribadito dal CNF in relazione ad un procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un Avvocato sanzionato con la radiazione dall’albo professionale a seguito di sentenze di patteggiamento per fatti di corruzione commessi con il coinvolgimento di importantissime cariche istituzionali contemplanti la compravendita di atti giudiziari.
Il CNF, pertanto, conferma la sanzione erogata dal CDD sottolineando l’inaudita gravità e l’eccezionale clamore mediatico della vicenda, tali da aver arrecato un danno irreparabile all’immagine ed alla dignità dell’intero ceto forense.
A cura di Costanza Innocenti