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giurisprudenza

Procedimento disciplinare: il consigliere istruttore non partecipa alla fase decisoria del CDD (C.N.F., Sent., 16 febbraio 2026, n. 34)

Nella sentenza in commento il C.N.F. ribadisce che nell’ambito del procedimento disciplinare il consigliere istruttore ha il compito di raccogliere le prove, escutere i testimoni e ricostruire i fatti ed è escluso da ogni attività decisoria.
A quest’ultimo riguardo l’art. 58, comma 3, Legge 247/2012 è chiaro nel prevedere che il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può far parte del collegio giudicante.
Il consigliere istruttore, pertanto, conclusa l’istruttoria, deposita il fascicolo e propone al CDD una richiesta di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione.
A questo punto la funzione istruttoria si esaurisce ed il CDD delibera in sede collegiale riunendosi e votando obbligatoriamente senza la presenza del consigliere istruttore.
Il mancato rispetto di questa norma comporta l’illegittimità della decisione stessa per violazione dell’incompatibilità prevista dal succitato art. 58, comma 3, Legge 247/2012.

A cura di Silvia Ammannati