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giurisprudenza

Procedimento disciplinare: legittima l’audizione inaudita altera parte della persona che ha presentato l’esposto nei confronti del professionista (Cass., Sez. Un.,18 febbraio 2010, n. 3880)

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che nella fase anteriore all'apertura di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, il Consiglio dell'Ordine può procedere, anche in assenza del professionista, all'audizione della persona che ha presentato l'esposto nei suoi confronti, al fine di chiarirne e confermarne il contenuto.
Ciò non comporta, infatti, alcuna violazione del diritto di difesa, purché nel corso del suddetto procedimento l'istante venga ascoltato nuovamente. L'avv. B. propone ricorso avverso la decisione con la quale il CNF, in parziale riforma della decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, lo ha condannato alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dall'attività professionale per la durata di mesi tre.

A cura di Ilaria Biagiotti