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giurisprudenza

Procura ad litem in appello. Facoltà del difensore di proporre appello incidentale seppure la procura non contenga una espressa manifestazione di volontà in tal senso (Cass., Sez. III, 1 marzo 2007, n. 4793)

La questione esaminata dalla Sezione Terza della Corte ad oggetto il potere del difensore di proporre appello incidentale nel caso in cui la procura ad litem (generale) rilasciata per il giudizio di appello sia stata apposta in calce alla copia notificata della impugnazione.
L'orientamento maggioritario della Corte (si vedano le sentenze: Cass., Sez. II, 6 ottobre 2005, n. 16454; Cass., Sez. III, 15 febbraio 2001, n. 2218; Cass., Sez. Lav., 5 giugno 1996, n. 5243; Cass., Sez. II, 7 novembre 1992, n. 12047, tra cui si rinviene un precedente della stessa Sezione) ritiene in tali casi che la procura, in mancanza di una espressa manifestazione di volontà in tal senso, abiliti il difensore dell'appellato alla sola resistenza passiva al giudizio senza poter proporre appello incidentale; la ratio di tale orientamento poggia nella differenza strutturale e di scopo dell'appello incidentale rispetto ad un atto di resistenza passiva atteso che l'appello incidentale può anche essere rivolto a parti diverse del giudizio oppure avere ad oggetto parti della sentenza non investite dall'appello principale.
Di diversa opinione è, invece, la Sezione Terza la quale ravvisa, e quindi giustifica, il potere impugnatorio incidentale nell'interesse sostanziale della parte: se il conferimento del potere di difesa tecnica abilita il difensore ex art. 84 c.p.c. a compiere tutte le domande ricollegabili all'interesse del suo assisito ed all'oggetto della vertenza non è possibile escludere il potere di impugnare anche in via incidentale la sentenza resa se su di un capo essa è lesiva.

A cura di Niccolò Andreoni

Allegato:
4793-2007