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giurisprudenza

Quale sanzione per l’avvocato che non invia il Mod. 5? (C.N.F., Sent., 24 settembre 2021, n. 172)

Con la pronuncia in oggetto il C.N.F. ha affrontato il tema degli obblighi di comunicazione di natura previdenziale e fiscale previsti per gli avvocati verso la Cassa Forense. In particolare il caso di specie trovava il proprio ancoraggio negli artt. 16, comma 1 ed art. 70 del vigente CDF. Infatti mentre l’art. 16 del CDF impone agli avvocati un dovere generale di correttezza fiscale e previdenziale, l’art. 70, commi 4 e 7 prevede una specifica sanzione nel caso di mancato assolvimento degli obblighi previdenziali e assicurativi, nonché degli obblighi contributivi nei confronti delle istituzioni forensi. La sentenza in esame traeva origine dalla segnalazione, pervenuta al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, da parte della Cassa Forense, con la quale si comunicava l’inadempimento di un avvocato nell’invio del Mod. 5 con riferimento ai redditi di due differenti annualità di esercizio professionale. Il Consiglio di Disciplina, investito della segnalazione, constatava la sussistenza della violazione solo per una singola annualità e infliggeva anche in base ai precedenti disciplinari la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per 2 (due) mesi. L’avvocato, impugnata tempestivamente la decisione del Consiglio di Disciplina, faceva rilevare nell’atto di gravame l’eccessiva severità della pena rispetto all’inadempimento contestato e già sanzionato sotto il profilo pecuniario in base alla normativa vigente in materia. Il C.N.F in accoglimento della tesi del ricorrente riteneva apertamente afflittiva nei confronti dell’avvocato la sanzione disciplinare irrogata sostituendo la stessa con la sanzione disciplinare meno afflittiva della censura.

A cura di Brando Mazzolai