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giurisprudenza

Raccomandata con ricevuta di ritorno anche per le notifiche consegnate al portiere dello stabile dello studio legale (Cass., Sez. Un. Pen., 27 settembre 2005, n. 36634)

Con tale sentenza è stato risolto il conflitto interpretativo circa l’applicabilità a soggetti terzi della disposizione di cui all’art. 157 comma III c.p.p., laddove prevede l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno dopo la notifica del primo atto destinato all’imputato non detenuto, mediante consegna al portiere dello stabile. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto non doversi conformare all’interpretazione della giurisprudenza citata dalla Corte di Appello a sostegno del rigetto dell’eccezione poiché, oltre a riferirsi a pronunce legate all’abrogato codice del 1930, contrastava con quanto espressamente previsto dal vigente art. 167 c.p.p., il quale estende anche ad altre persone, diverse dall’imputato (nel caso di specie all’avvocato), quanto previsto anche dall’art. 157 comma III c.p.p.
Pertanto, secondo la pronuncia qui riportata, la notifica a chiunque dell’atto di cui all’art. 157 c.p.p. mediante consegna al portiere dovrà necessariamente essere seguita, a pena di nullità, dall’invio al diretto interessato di raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale confermi quanto effettuato dall’ufficiale giudiziario. Nel caso in esame, difatti, tale omissione, relativa alla notifica al difensore dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., ha comportato l’annullamento delle sentenze di primo e secondo grado e conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l’ulteriore corso.

A cura di Giacomo Passigli

Allegato:
36634-2005