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giurisprudenza

Rapporto avvocato – cliente e omissione della sottoscrizione dell’informativa sulla mediazione (Trib. Civ. Varese, Ord. , 1 Marzo 2011)

Il Tribunale di Varese si pronuncia, con l’ordinanza in commento, sull’eccezione di annullabilità del contratto di patrocinio tra legale e parte attrice sollevata dalla parte convenuta, perchè mancante dell’informativa sulla conciliazione. Rileva il Tribunale che, ai sensi dell’art. 4, comma III, del D.Lgs n. 28 del 04 Marzo 2010, sussiste in capo al legale al momento di conferimento dell’incarico un obbligo di informazione per iscritto al cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione ed un mero onere di allegazione all’atto introduttivo del giudizio del suddetto documento. In caso però di inosservanza di tale obbligo i rimedi riconosciuti all’ufficio giudiziario si caratterizzano per “un senso salvifico del rapporto.” In primo luogo, il giudice, qualora ravvisi trattarsi di una materia rientrante in quelle disciplinate dall’art. 5 comma I del D.Lgs n.28 del 2010 “informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.” Qualora invece l’oggetto di causa sia diverso, deve applicarsi la disciplina codicistica che, ai sensi dell’art. 1441 comma I C.C. riconosce tale facoltà solamente a colui che la legge ne riconosce l’interesse; nel caso di specie alla parte patrocinata.

A cura di Lapo Mariani