Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo per difetto di motivazione l’avviso di liquidazione emesso ai sensi dell’art. 54 comma 5 DPR n. 131/1986, che si limiti ad indicare solo la data e il numero della sentenza civile oggetto di registrazione, senza tuttavia allegarla. Ciò in quanto, secondo la Cassazione, “l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 12468 del 17/06/2015; Sez. 5, n. 18532 del 10/08/2010)”.
A cura di Cosimo Cappelli