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giurisprudenza

Responsabile disciplinarmente l’avvocato che emette assegni scoperti per debiti del figlio (C.N.F., Sent., 30 dicembre 2022, n. 264)

La sentenza in commento trae origine dall’esposto presentato da una persona nei confronti di due avvocati, padre e figlio, accusati di aver entrambi emesso assegni di rilevante importo, rimasti impagati e quindi protestati.

Gli avvocati presentavano memoria difensiva nella quale non negavano l’emissione degli assegni, ma affermavano fra l’altro di essersi adoperati per giungere ad una bonaria definizione della vicenda debitoria e che gli assegni erano stati emessi a titolo di garanzia e non di pagamento.

Dalla prova per testi espletata nel corso dell’istruttoria emergeva, peraltro, che l’avvocato padre aveva emesso gli assegni in questione (per giunta uno su un conto corrente sul quale non aveva potere di firma) per tacitare pretese economiche vantate dall’autore dell’esposto nei confronti del figlio.

All’esito il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna -tenuto conto che le condotte degli incolpati avevano provocato l’iscrizione in banche dati pubbliche e quindi discredito sull’intera categoria professionale, anche considerata la notorietà dei due professionisti incolpati ed in particolare la quasi cinquantennale esperienza dell’avvocato padre, che aveva pure rivestito cariche pubbliche- comminava ad entrambi la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre dall’esercizio della professione forense, per aver violato l’art. 64 commi 1 e 2 codice deontologico forense (obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi).

Avverso detto provvedimento l’avvocato padre proponeva ricorso al CNF, esponendo fra l’altro che le obbligazioni per cui erano stati emessi gli assegni si riferivano a fatti estranei all’esercizio della professione, che non era emersa volontarietà di non onorare il debito in questione, e che un assegno era stato da lui firmato per errore (in quanto in realtà non collegato al suo conto corrente ma a quello di terzi).

Tuttavia, il CNF confermava la responsabilità disciplinare del ricorrente, rilevando che sull’avvenuta traenza dei titoli nessun dubbio sussisteva, alla luce delle risultanze probatorie acquisite, non solo nel procedimento disciplinare, ma anche in quello penale parallelamente svoltosi per varie imputazioni e nel quale, pur essendo stato prosciolto l’avvocato, l’emissione dei titoli bancari era rimasta acquisita e incontestata.

Quanto alla sanzione comminata, invece, il Collegio accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo più congrua la sanzione della censura, dovendosi tener conto della carriera forense e sociale tenuta dal ricorrente nel corso della vita professionale e delle ragioni del coinvolgimento nella triste vicenda, ascrivibili alla condotta del figlio.

In ogni caso, rileva chi scrive, la sentenza in questione costituisce ennesima conferma della rilevanza disciplinare dei comportamenti tenuti dall’avvocato nella propria vita privata, ove suscettibili di ledere la sua reputazione e l’immagine dell’intera categoria forense.

A cura di Stefano Valerio Miranda

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Allegato:
CNF 264-2022