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giurisprudenza

Responsabilità del professionista per inadempimento su obbligazione di mezzi (Cass., Sez. II, 19 agosto 2011, n. 17430)

La Suprema Corte è chiamata a decidere la qualificazione del lavoro del professionista in termini di obbligazioni di mezzi o di risultato.
Il Giudice di merito e poi la sentenza di appello infatti hanno configurato il lavoro svolto da un professionista chiamato a svolgere un computo metrico presso una abitazione in fase di lavori di ristrutturazione quale obbligazione di mezzi e non di risultato, pur evidenziando svariati e molteplici errori fatti da quest'ultimo.
Il ricorrente insisteva nella configurazione di una obbligazione di risultato, sottolineando quindi la responsabilità del professionista per la sua negligenza durante il compito a lui affidato.
La Suprema corte rigettava il ricorso, affermando che "non sono addotti elementi idonei a contraddire la qualificazione, in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato dell'obbligazione in concreto assunta dal professionista e con riferimento al tipo di responsabilità a lui addebitata: il professionista era tenuto a mettere a disposizione le proprie conoscenze tecnico-professionali per la redazione del computo metrico ossia al fine di predisporre un elenco composto di articoli numerati rappresentativi, per ogni tipo di Lavoro dell'opera, le quantità relative, i costi unitari e totali e tale attività è stata espletata e il computo metrico è stato consegnato, mentre è in discussione esclusivamente la diligenza nell'espletamento dell'incarico"
Il professionista non avrebbe compiuto alcun errore nello svolgimento del proprio lavoro, ma sarebbe, piuttosto, stato indotto in errore dalla falsificazione di alcune bolle di consegna dei materiali, che avrebbero quindi fatto alterare il computo dei costi complessivi dei lavori. 

A cura di Simone Pesucci

Allegato:
17430-2011