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giurisprudenza

Responsabilità professionale del praticante avvocato per i danni causati nello svolgimento di attività stragiudiziali (Cass., Sez I, 1 aprile 2008, n. 8445)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione afferma un importante ed innovativo principio giuridico in tema di validità del contratto di prestazione d’opera intellettuale, stipulato tra cliente e praticante avvocato, avente ad oggetto lo svolgimento di una attività stragiudiziale.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla nullità del contratto stipulato tra cliente e praticante avvocato per lo svolgimento di attività stragiudiziale, di cui all’art. 1418, comma primo, cod. civ., per contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 2231 cod. civ., dalla quale si desume il divieto, per chi non è iscritto nell’apposito albo, di esercitare una attività professionale che preveda l’iscrizione all’albo stesso, ha stabilito che, se il praticante avvocato svolge attività stragiudiziali, nella specie attività di trattazione di un sinistro stradale con una compagnia di assicurazione, ne risponde personalmente, senza che possa essere ipotizzata la nullità del contratto stipulato.
La Corte, contrariamente a quanto affermato in precedenti pronunce in tema di responsabilità professionale del praticate avvocato per il compimento di atti processuali, ha ritenuto che l’esecuzione di attività stragiudiziale non costituisca attività professionale riservata agli iscritti all’albo degli avvocati ovvero dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio e che quindi il praticante avvocato risponda personalmente delle attività stragiudiziali che esercitata da solo, non potendo, in detta ipotesi, chiamare in causa il titolare dello studio legale, in quanto la responsabilità nell’esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall’intuitus personae.
La pronuncia assume particolare rilievo anche per le conseguenze in materia di responsabilità civile che è destinata a produrre.
La sentenza in epigrafe infatti muta profondamente i tratti essenziali del regime di responsabilità professionale applicabile al praticante avvocato, al quale, in definitiva, viene applicato lo schema caratteristico della responsabilità civile dell’avvocato, così come delineato dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
Ne consegue che, l’estensione del regime di responsabilità dell’avvocato al praticante, comportando la riferibilità anche a detta figura dei più recenti approdi in materia, implica la conseguente esposizione dello stesso a rischi risarcitori sempre maggiori. 

A cura di Elisa Martorana

Allegato:
8445-2008