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giurisprudenza

Responsabilità professionale dell’Avvocato: solo a certe condizioni (Cass., Sez. III, Ord., 19 febbraio 2019, n. 4742)

A seguito di una complessa vicenda giudiziale, la parte risultata in conclusione soccombente citava il proprio avvocato a titolo di responsabilità professionale per aver omesso di impugnare una pronuncia resa durante il corso dei vari giudizi.

La Corte di Cassazione, investita del ricorso introdotto da parte del cliente che asseriva di essere stato danneggiato (soccombente in appello), decideva la vertenza richiamando il consolidato orientamento che qui merita di essere ricordato: la responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale (nella specie, consistente nell’omessa proposizione di impugnazione), occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (ossia il preteso bene della vita oppure evitatone la perdita), difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le tante, Cass. n. 10966/2004, Cass. n. 9917/2010, Cass. n. 2638/2013, Cass. n. 25112/2017).

Ciò posto, nel caso di specie, la Suprema Corte ha deciso in favore del collega poiché andava escluso – per precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali – che la suddetta impugnazione, anche se eventualmente spiegata, avrebbe potuto condurre al conseguimento di un risultato “utile” per il cliente (anzi, l’impugnazione sarebbe stata certamente respinta).

A cura di Alessandro Marchini