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giurisprudenza

Riassunzione del procedimento disciplinare dinanzi al CNF solo su istanza di parte (Cass., Sez. Un., 1 luglio 2008, n. 17938)

Con la sentenza in commento le SS. UU. della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il principio per cui, a seguito di sentenza di cassazione con rinvio, il procedimento disciplinare deve essere riassunto dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 392 c.p.c., solo su istanza dell’avvocato destinatario del provvedimento disciplinare o del Consiglio dell’Ordine che ha emesso il provvedimento o del Pubblico Ministero.
La Suprema Corte ha, così, modificato il precedente orientamento giurisprudenziale che lasciava all’iniziativa del Consiglio Nazionale Forense la riassunzione del procedimento disciplinare, ritenendo che non fosse necessario un atto riassuntivo di parte (Cass. 6781/1983; Cass. 2953/1964).
Con la decisione in esame, le SS. UU. hanno, al contrario, riconosciuto al CNF una posizione di terzietà rispetto alla controversia e hanno, pertanto, ritenuto di dovere escludere il potere di riassunzione ex officio in capo al suddetto organo, lasciandolo all’iniziativa dei soli contraddittori necessari di detto procedimento.

A cura di Ilaria Biagiotti

Allegato:
17938-2008