La pronuncia è resa nell’ambito di un procedimento incardinato davanti al CNF da una Collega che, con ricorso interamente versato nel testo della Pec, propone impugnazione avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina con cui le veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per due mesi per non aver conseguito alcun credito formativo nel triennio di riferimento.
Il CNF, ritenendo la questione formale assorbente rispetto alla trattazione del merito, rileva che il ricorso versato direttamente nel corpo della pec risulta privo di firma digitale, con conseguente inammissibilità dello stesso, in quanto non sottoscritto digitalmente dall’interessata munita di autonomo jus postulandi.
Il CNF richiama la propria costante e conforme giurisprudenza: “Avverso le decisioni dei Consigli territoriali, è possibile proporre impugnazione al CNF anche a mezzo posta elettronica certificata (art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014), ossia allegando alla stessa il file del ricorso digitalmente sottoscritto (e dell’eventuale procura speciale, nel caso in cui l’incolpato sia assistito da un difensore), sicché deve ritenersi inammissibile, per nullità insanabile ex art 59 R.D. n. 37/1934, tanto il ricorso allegato alla PEC come file con in calce una mera immagine o scansione della firma, quanto il ricorso direttamente versato nel corpo della PEC di trasmissione, a sua volta priva di firma digitale del mittente Consiglio Nazionale Forense” (C.N.F., sent. 25 ottobre 2023 n. 219 e C.N.F., sent. 25 gennaio 2021 n. 8).
A cura di Costanza Innocenti