Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Salvo l’avvocato che viola l’obbligo di formazione continua per ‘stato di necessità’ (C.N.F., Sent., 28 ottobre 2022, n. 202)

In tema di violazione dell’obbligo di formazione continua, il CNF ha stabilito che le particolari condizioni familiari dell’incolpato, che hanno consentito di ottenere un successivo esonero dall’obbligo formativo, devono assumere rilievo sotto il profilo dello “stato di necessità”, che ha efficacia scriminante del dovere di formazione, pur in assenza di una preventiva richiesta o concessione di esonero.

Inoltre, il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare, in quanto “al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare, è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione accompagnata dalla volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è commesso”. Consapevolezza esclusa nel caso di specie in quanto non è stata fornita la prova dell’avvenuta consegna della raccomandata inviata dal COA di appartenenza contenente l’iniziale contestazione disciplinare.

A cura di Costanza Innocenti