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giurisprudenza

Se il consigliere dell’Ordine si dimette dopo due anni scatta comunque lo stop per un mandato (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8566)

Con la recente sentenza n. 8566 del 26 marzo 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione relativa al criterio da seguire per il computo dei due mandati che precludono la possibilità ai consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di essere eletti anche per il terzo mandato.

Nallo specifico, i dubbi nascevano sull’individuazione del dato temporale necessario per la ripresentazione della candidatura, e cioè se si dovesse fare riferimento alla effettiva durata di svolgimento del mandato da parte del soggetto interessato, oppure alla durata della precedente carica consiliare. Ciò in quanto, nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, un consigliere, dopo aver svolto un primo mandato nel biennio 2011-2013, era stato rieletto anche per la successiva consiliatura 2014-2018, ma si era volontariamente dimesso il 13.03.2017, anticipatamente rispetto al termine finale della consiliatura, ripresentandosi quindi per la successiva tornata elettorale 2019-2022.

Ebbene, con la pronuncia in commento le Sezioni Unite hanno precisato che “il limite rappresentato dal divieto di presentazione del candidato che abbia già espletato due mandati consecutivi debba essere inteso in senso oggettivo, rilevando, come suggerito anche dall’autorevole interpretazione che della norma è stata offerta dalla Consulta, la necessità di impedire un terzo mandato da parte di chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura, per due mandati consecutivi, essendo quindi necessario attendere il decorso di una tornata elettorale dopo l’espletamento del secondo mandato (sebbene non integrale) trovando eccezione tale divieto nella sola ipotesi in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni. Soccorre a tal fine la valutazione che queste Sezioni Unite hanno compiuto in merito alla ratio del divieto di cui al terzo comma, secondo periodo, dell’art. 3 della legge n. 113/2017, che è quella di «assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all’esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione», nonché di evitare «fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini, potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degl’interessi degl’iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l’esercizio della professione, nonché sull’osservanza delle regole deontologiche»”.

Pertanto, ai fini dell’applicazione terzo comma dell’art.3 della legge n.113/2017, secondo cui i consiglieri dell’ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si deve necessariamente far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilevo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive.

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
8566-2021