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giurisprudenza

Se la corrispondenza è riservata la sua produzione è vietata (C.N.F., Sent., 19 dicembre 2023, n. 350)

Nel caso in esame un avvocato subiva un procedimento disciplinare per aver prodotto in giudizio, nel corso di un ricorso per ingiunzione, una lettera “riservata” contenente la proposta transattiva avanzata da controparte nella fase stragiudiziale. Il procedimento disciplinare avviato dal collega di parte avversa contestava l’evidente violazione dell’art. 48 del Codice deontologico forense (CDF).

Il Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) ritenuto provato e non contestato il fatto storico comminava la più lieve sanzione disciplinare dell’avvertimento. Nonostante ciò il legale si rivolgeva al CNF per richiedere la riforma del provvedimento impugnato e quindi “per il proscioglimento ed in subordine per l’applicazione del semplice richiamo verbale”. In particolare erano due i motivi di impugnazione del ricorso. Con il primo si contestava la mancanza di qualsiasi intenzionalità nell’allegazione della documentazione, la quale era stata prodotta in giudizio dal legale solo per mera distrazione. Mentre con il secondo motivo di ricorso l’avvocato richiedeva una più mite applicazione della pena in corrispondenza dei fatti contestati. A questo riguardo il legale sottolineava che anche controparte aveva dichiarato di non aver alcun interesse alla prosecuzione della procedura e all’applicazione della sanzione.

Il CNF respingendo i motivi di impugnazione ha ritenuto invece di condividere quanto statuito dal CDD poiché in conformità con la propria “granitica” giurisprudenza sui divieti di produzione documentale di cui all’art. 48 CDF (ex multis CNF sent. n. 20 del 28 febbraio 2023). Da ultimo il CNF ricorda che anche la dichiarazione di controparte sulla carenza di interesse nella prosecuzione del procedimento non sarebbe stata comunque rilevante ai fini dell’estinzione del procedimento. Infatti l’azione disciplinare, ricorda il CNF, è sottratta alla disponibilità delle parti e quindi “non è negoziabile” poiché è volta a tutelare l’immagine della categoria quale “bene (ultimo) protetto”.

Alla luce di ciò il CNF ha ritenuto di confermare per l’avvocato la sanzione disciplinare dell’avvertimento.

A cura di Brando Mazzolai

Allegato:
350-2023