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giurisprudenza

Sempre ammissibile il ricorso nel merito avverso il ruolo formato dall’Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. V, 15 luglio 2016, n. 14496)

Con la recente sentenza n. 14496 del 15 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha precisato che la circostanza che un atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, non impedisce allo stesso di poterli modificare in seguito all’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o valutazione.

Nel caso di specie, infatti, un professionista (medico di base) aveva presentato la dichiarazione IRAP procedendo all’autoliquidazione dell’imposta dovuta, senza tuttavia dipoi eseguire il relativo versamento. Circostanza che, una volta riscontrato l’omesso versamento a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione del contribuente, aveva quindi condotto l’Agenzia delle Entrate ad iscrivere a ruolo il relativo importo, con conseguente emissione di cartella di pagamento ai fini del recupero dell’imposta a debito dichiarata e non versata.

Tale cartella veniva quindi impugnata da parte del professionista, il quale eccepiva di non essere tenuto al versamento dell’imposta per mancanza del relativo presupposto impositivo, dal momento che i ricavi dal medesimo dichiarati erano frutto della propria attività di lavoro autonomo professionale, svolta in assenza di “autonoma organizzazione” (che, com’è noto, costituisce il presupposto per l’applicazione dell’IRAP).

Tuttavia, la Commissione tributaria provinciale, rigettava il ricorso nel merito, mentre la Commissione regionale dichiarava l’appello inammissibile, ritenendo non impugnabile la cartella esattoriale, in quanto atto di liquidazione della somma dovuta sulla base della dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Secondo i Giudici di seconde cure, infatti, il contribuente avrebbe dovuto versare l’imposta e poi agire per il rimborso.

Il professionista ricorreva dunque per Cassazione, sostenendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ritenendo che il fatto di avere dichiarato erroneamente di dovere l’IRAP non esclude il diritto di impugnare l’atto (cartella esattoriale) che ne costituisce liquidazione.

La Suprema Corte mostrava di condividere la tesi del contribuente, affermando che la circostanza che una cartella di pagamento sia stata emessa a seguito di una procedura di controllo automatizzato dei dati indicati dal contribuente stesso nella propria dichiarazione dei redditi, non preclude l’impugnazione di tale atto per contestare il merito della pretesa, in quanto una simile conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione.

A tal proposito, si ricordi che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016, avevano precedentemente affermato che il contribuente può difendersi a prescindere dai termini dell’art. 2 del DPR 322/98, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria anche in sede contenziosa.

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
14496-2016