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giurisprudenza

Solamente i condividenti che abbiano conferito l’incarico all’avvocato sono tenuti al pagamento degli onorari (Cass., Sez. II, 20 aprile 2011, n. 9058)

L’avvocato che predispone un atto di divisione di beni caduti in comunione tra fratelli ha diritto di esigere il pagamento delle proprie spettanze professionali soltanto nei confronti dei condividenti che gli hanno conferito l’incarico.
A nulla rileva che abbiano effettivamente tratto vantaggio dall’operato del professionista anche coloro che tale mandato non hanno conferito, pur avendo sottoscritto il contratto di divisione, né che questi ultimi abbiano corrisposto delle somme di denaro, potendo tali pagamenti trovare giustificazione nel riconoscimento dell’obiettiva utilità dell’attività svolta dall’avvocato.
Così ha statuito con la sentenza in commento la Suprema Corte, rigettando il ricorso di un avvocato che aveva richiesto il pagamento degli onorari a tutti i partecipanti alla comunione.

A cura di Guendalina Carloni

Allegato:
9058-2011