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giurisprudenza

Somme liquidate in sentenza in favore della parte-avvocato. Imputazione delle somme all’Associazione di cui l’avvocato è membro (Risoluzione Agenzia Entrate, 19 settembre 2006, n. 106/E)

Nel caso in esame, la Direzione Centrale dell’Agenzia dell’Entrata si è espressa sulla materia in oggetto, pur non trattandosi di un c.d. “interpello del contribuente”. Per essere tale, l’interpello deve essere “preventivo rispetto all’attuazione del comportamento rilevante ai fini tributari” (ex art. 1, comme 2, Decreto 26-04-01 n.209 e Circ. Agenzia delle Entrate n.50/E del 31-05-06).
Nella fattispecie in esame, invece, era già intervenuta una sentenza che vedeva soccombente la Società Alfa nei confronti di Beta, avvocato che stava in giudizio da solo “avendo la qualità necessaria per esercitare l’Ufficio del difensore".
La Società Alfa aveva pagato a Beta, avvocato, oltre alla somma a titolo di risarcimento danni, anche gli onorari e diritti operando però la ritenuta d’acconto pari del 20% (ex art 25 Dpr 600 del 1973); da qui il “punctum pruriens” oggetto dell’interpello.
L’avvocato Beta, infatti, sosteneva che la Società Alfa non avrebbe avuto titolo per operare la ritenuta d’acconto nei suoi confronti, giacchè lo stesso non avrebbe partecipato al procedimento ex art 86 c.p.c. (difesa personale della parte) ma, come membro di una associazione professionale di avvocati. Pertanto, Beta avrebbe dovuto ricevere l’intero importo delle spese liquidate, senza ritenuta, e versarlo all’Associazione professionale, che avrebbe poi, emesso nei suoi confronti fattura per l’attività professionale svolta.
La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha affermato che: “la parte soccombente che paga i suddetti compensi nella sua qualità di sostituto di imposta, deve applicare la ritenuta a titolo d’acconto del 20%, ex art 25 D.p.r. 600/73”.
Tale rilievo, sull’assunto che l’avvocato Beta, operava in giudizio ex art 86 c.p.c. e non ex art 82 c.p.c. Solo nella prima ipotesi infatti, l’avvocato ha titolo per ottenere in sentenza gli onorari ed i diritti; nella seconda (procedimento innanzi al Giudice di Pace, valore non superiore € 516,46), la parte che sta in giudizio da sola ha solo diritto alla refusione delle spese vive sopportate.
Dopo aver operato questa differenza, la Direzione Centrale ha concluso come: “le somme liquidate in sentenza per l’attività professionale e le relative ritenute dovessero essere imputate all’Associazione professionale, se, come nel caso di specie, l’avvocato è membro della stessa”.
Pertanto, la Società Alfa non aveva titolo per operare la ritenuta d’acconto nel confronti dell’avvocato Beta, membro di una associazione professionale.

A cura di Walter Sardella

Allegato:
106/E