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giurisprudenza

Sono utilizzabili le dichiarazioni eteroaccusatorie rilasciate da imputato difeso da chi assiste più persone nel medesimo procedimento, fermo restando la responsabilità disciplinare (Cass., Sez. Un. Pen., 22 Febbraio 2007, n. 21834)

Questa sentenza dovrebbe suscitare particolare interesse per tutti i colleghi che si occupano di penale. Molte volte capita di trovarsi di fronte alla difesa di più imputati da parte di un unico difensore e, a parte i problemi di vera e propria incompatibilità circa l’assistenza e la rappresentanza legale (art. 106 co. I c.p.p.), spesso forse si pongono dubbi in merito alla regolarità e all’utilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rilasciate da tali assistiti (art. 106 co. 4 bis c.p.p.).
Difatti, relativamente all’utilizzabilità o meno delle dichiarazioni assunte non in conformità con quanto disposto dall’ultimo comma della norma citata, in contrapposizione alla tendenza più favorevole, era recentemente emersa presso la Corte di Cassazione una interpretazione più restrittiva (Cass., VI Sez., sent. n. 26104/05), che riteneva ricorrere in tal caso una nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. Ciò in quanto derivante dall’inosservanza di norme incidenti sull’assistenza prestata dal difensore.
Rimessa la questione alle Sezioni Unite, queste hanno statuito che la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato, non costituisce -ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare!- causa di nullità né di inutilizzabilità probatoria delle medesime dichiarazioni.
Il differente trattamento tra le due diverse previsioni dell’art. 106 c.p.p., afferma la Corte, trova origine dalla distinta finalità della tutela alla radice delle ridette disposizioni: infatti, se nel caso del primo comma il divieto di difesa cumulativa è finalizzato a tutelare la genuinità delle dichiarazioni rese dai soggetti in questione a fronte di possibili concertazioni favorite dalla presenza di un unico difensore, nell’ipotesi di cui al comma 4 bis esso è giustificato dall’esigenza di non sacrificare il diritto alla difesa del soggetto accusato.
Anche ricorrendo all’analisi dell’iter parlamentare di approvazione del testo finale (in cui l’originale previsione di nullità degli atti venne espressamente abbandonata), le Sezioni Unite hanno dunque propeso per l’interpretazione sopra descritta. 

A cura di Giacomo Passigli

Allegato:
21834-2007