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giurisprudenza

Sospeso l’avvocato che non consegna immediatamente al cliente le somme riscosse per suo conto (C.N.F., Sent., 25 giugno 2022, n. 104)

L’avvocato è obbligato a mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per suo conto pena la sanzione, per commissione dell’illecito deontologico di cui agli artt. 9, 30 comma 1 e 31 comma 1 Cod. Deont. Forense, della sospensione (nel caso di specie, di 6 mesi).

Questa la decisione cui è giunto il C.N.F. con la sentenza n. 104/2022.

La fattispecie può così sinteticamente riassumersi: un avvocato veniva tratto a giudizio disciplinare per non aver restituito all’amministratore giudiziario, nominato dalla Procura della Repubblica, la somma di 250.000,00 euro ricevuta da una società con diversi bonifici a titolo di “deposito cauzionale fiduciario”. Il legale ammetteva, in un secondo momento, la ricezione di tale somma eccependo, contestualmente, l’avvenuta compensazione della medesima con propri crediti professionali.

Il C.N.F. in parte motiva ha ribadito che la normativa in tema di compensazione permette agli avvocati di trattenere somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso in tre soli specifici casi (cioè, i) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; ii) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l’avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita; iii) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente); al di fuori di tali tassative ipotesi il legale è sempre tenuto a mettere subito a disposizione del cliente ogni somma ricevuta e/o detenuta per conto del medesimo.

Sempre in parte motiva, il Consiglio ha dato evidenza alla circostanza per cui i principi dettati dalla norma deontologica e l’individuazione della corrispondente condotta violativa non possano subire condizionamenti dalla possibile applicazione della disciplina civilistica sulla compensazione, del tutto ininfluente sul piano deontologico.

L’istituto della compensazione civile non esclude mai l’illecito disciplinare, poiché la deontologia forense è retta da principi speciali ed unici, che caratterizzano la correttezza e la lealtà dell’operato dell’avvocato a prescindere dalla sua eventuale liceità civile o penale.

Accertata quindi la sussistenza della violazione, il Consiglio si è interrogato sull’eventuale decorso della prescrizione dell’azione disciplinare, non ravvisabile nel caso di specie poiché l’illecito qui esaminato è illecito permanente che cessa solo nel momento in cui l’importo trattenuto illecitamente viene restituito all’avente diritto.

All’esito di questo puntuale ed organico esame della fattispecie, il Consiglio ha quindi sospeso per 6 mesi l’avvocato soggetto al procedimento disciplinare in quanto ritenuto responsabile della violazione dei predetti articoli 9, 30 comma 1 e 31 comma 1.

A cura di Andrea Goretti