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giurisprudenza

Spetta al cliente fornire la prova dell’inadeguata prestazione professionale (Cass., Sez. III, 18 aprile 2007, n. 9238)

Incombe al cliente che assume di aver subito un danno, l’onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l’esistenza del danno ed il nesso di causalità tra la prestazione erronea e il danno medesimo.
E’ quanto statuito dalla Suprema Corte, con la sentenza in commento, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, precisando che il cliente ha l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il Giudice deve valutare se in relazione alla natura del caso concreto l’attività del professionista possa essere giudicata sufficiente.
Nel caso di specie il cliente di un avvocato, già soccombente in primo grado, aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva escluso la responsabilità del professionista che lo aveva assistito in una causa in materia locatizia; il legale si era costituito tardivamente e non aveva formulato richiesta di prova per testimoni, provocando, a detta del cliente, l’esito sfavorevole della controversia.
La Corte, confermando il proprio orientamento, ha precisato che l’affermazione di responsabilità di un legale implica l’indagine sul sicuro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e quindi la “certezza morale” o perlomeno la probabilità che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente.
I Giudici d’Appello avevano rilevato che non solo non vi era alcuna certezza, ma neppure vi era alcuna possibilità che la domanda del cliente potesse trovare accoglimento, attesa la totale mancanza della dimostrazione che l’attività professionale eventualmente omessa avrebbe potuto dar luogo a una decisione diversa e più favorevole al cliente.

A cura di Guendalina Carloni

Allegato:
9238-2007