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giurisprudenza

Studio professionale associato e legittimazione sostanziale (Cass. Sez. III, 13 aprile 2007, n. 8853)

La Suprema Corte ha confermato precedenti pronunce (Cass., Sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628 e Cass., Sez. II, 16 novembre 2006, n. 24410) secondo le quali i componenti di uno studio associato hanno la rappresentanza del medesimo ai sensi dell’art. 36 cod. civ. Ritiene infatti che la legge attribuisca alle associazioni professionali la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità in persona dei loro componenti.
Nel caso di specie si contestava che la sostituzione dell’intestatario del contratto di locazione tra membri di una associazione professionale integrasse l’ipotesi di cessione del contratto.
La Corte, in applicazione del principio di cui all’art. 36, secondo comma, cod. civ., ha escluso sussistere la cessione in virtù della riferibilità del contratto ad un organismo associativo che agiva tutte le volte nella persona di colui che ne aveva la rappresentanza.

Avv. Felicita Favelli

Allegato:
8853-2007