La sentenza affronta il tema della liquidazione dei compensi dell’avvocato in presenza di successione di tariffe forensi. Viene ribadito che, in caso di attività professionale conclusa prima dell’entrata in vigore di nuove tariffe, si applicano quelle vigenti al momento della cessazione dell’incarico. Gli onorari spettano sulla base della tariffa in vigore alla conclusione della prestazione professionale, mentre i diritti di procuratore si calcolano secondo le tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni.
La sentenza ribadisce anche che , in tema di transazione tra le parti, il compenso professionale deve essere corrisposto da tutte le parti che hanno raggiunto l’accordo, con responsabilità solidale per il pagamento secondo l’art. 68 della legge professionale.
La maggiorazione degli onorari per la difesa di più parti con identica posizione processuale può essere riconosciuta fino al 20% per ciascuno, restando nella discrezionalità del giudice e nei limiti tariffari.
Infine, che, per la determinazione del valore della causa, agli effetti del compenso, si guarda all’oggetto della domanda iniziale e non all’importo eventualmente conseguito a seguito di transazione.
A cura di Simone Pesucci.