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giurisprudenza

Sugli effetti della mancata produzione degli avvisi di ricevimento nel caso di notifica degli atti a mezzo raccomandata ar (Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2006, n. 10506)

La pronuncia qui pubblicata tratta degli effetti conseguenti al mancato deposito degli avvisi di ricevimento nel caso di notifica di atti giudiziari a mezzo raccomandata a.r. nel processo tributario.
Gli artt. 16, 20 e 22 del D.Lgs. 546/1992 consentono che il ricorso presso le Commissioni Tributarie, sia di primo grado che di appello, possa essere notificato all’Amministrazione Finanziaria a mezzo raccomandata a.r. Per il compimento e la regolarità di tale notifica l’art. 22 del predetto decreto stabilisce che il ricorrente, in sede di costituzione, depositi la copia dell’atto inviato a mezzo raccomandata insieme alla ricevuta della spedizione e sullo stesso attesti la conformità all’originale. Tali incombenti sono posti, espressamente, a pena di inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie l’Amministrazione Finanziaria, che aveva interposto appello avverso la decisione di primo grado, non aveva prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento, e la Commissione medesima, attesa la mancata costituzione degli intimati, aveva dichiarato l’appello inammissibile.
Impugnata la sentenza in cassazione, la Corte nel rigettare il ricorso ha statuito che la mancata produzione degli avvisi di ricevimento determini l’inesistenza della notificazione (con conseguente inammissibilità del ricorso promosso) in quanto impedisce l’accertamento della effettiva costituzione del contraddittorio.
Il decisum della Corte è di particolare interesse in quanto riferibile in via analogica anche al processo civile con particolare riferimento alle modalità di notifica degli atti di intimazione a testi a mezzo raccomandata, ancorché la norma del codice di procedura non preveda alcuna sanzione nel caso di mancata attestazione o di produzione degli avvisi di ricevimento.

A cura di Niccolò Andreoni

Allegato:
10506-2006