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giurisprudenza

Sui compensi per l’attività preordinata al processo del praticante avvocato non abilitato (Cass., Sez. II, 19 febbraio 2007, n. 3740)

La prestazione professionale effettuata dal praticante non ancora iscritto all'albo forense è affetta da nullità insanabile ex art.1418 c.c., anche quando tale attività, pur svolta fuori dal processo, sia strettamente dipendente dal mandato relativo alla difesa e rappresentamza in giudizio tanto da potersi considerare preordinata allo svolgimento di attività propriamente processuali.
Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha confermato il costante orientamento di legittimità secondo il quale si devono considerare prestazioni giudiziali anche quelle attività che si svolgono fuori dal processo ma ad esso strettamente collegate e dipendenti.
Nel caso in esame i giudici della Suprema Corte hanno negato il diritto al compenso ad un praticante avvocato che, nell'interesse di una società commerciale, aveva studiato la controversia e redatto gli atti in relazione ad una lite giudiziaria poi affidata ad un avvocato abilitato.
La Corte ha ritenuto che anche tale attività avesse natura giudiziale, ancorché espletata al di fuori del processo, concludendo con l'affermazione che "è affetto di nullità assoluta ed insanabile il contratto di patrocinio stipulato in contrasto con l’articolo 2231 Cc da una persona non iscritta nell’albo forense, e quindi abusivamente" ed ha conseguentemente negato al praticante ogni tipo di compenso.

A cura di Ilaria Chiosi 

Allegato:
3740-2007