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giurisprudenza

Sui compensi professionali in caso di giudizio conclusosi con la conciliazione delle parti (Cass., Sez. II, Ord., 29 marzo 2024, n. 8576)

L’ordinanza in commento trae origine dal ricorso proposto da un avvocato ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.Lgs. 150 del 2011 per ottenere il pagamento del compenso professionale per l’attività difensiva svolta in favore di due suoi clienti nell’ambito di un giudizio civile conclusosi con la conciliazione tra le parti.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda del legale e liquidava il compenso per le fasi di studio, introduttiva e per la conciliazione, che riconosceva nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.M. 55 del 2014.
Ricorreva per cassazione il legale sulla base di un unico motivo.
Con tale motivo il legale deduceva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 6 del D.M. 55 del 2014.
Secondo il ricorrente la norma censurata avrebbe dovuto essere interpretata nel senso di riconoscere all’avvocato sia il compenso per la fase decisionale non svoltasi, sia, in aggiunta, un aumento del 25% di esso.
La Cassazione, investita della questione, ritiene fondato il motivo di ricorso ed afferma che per costante giurisprudenza della corte medesima le attività svolte in fase di conciliazione positivamente conclusa devono essere remunerate considerando il compenso per la fase decisoria, a cui deve essere aggiunto l’aumento di un quarto.
L’art. 4 del D.M. 55 del 2014 deve quindi essere interpretato, alla luce del “favor” normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all’avvocato deve essere riconosciuto, otre al compenso per l’attività precedentemente svolta, sia il compenso per la fase decisionale non svoltasi sia un aumento di esso fino a un quarto (un quarto “secco” dopo l’entrata in vigore del D.M. 147 del 2022 che ha modificato il D.M. 55 del 2014).
La Cassazione pertanto accoglie il ricorso del legale, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, davanti allo stesso tribunale in diversa composizione.

A cura di Silvia Ammannati