La sentenza in commento prende le mosse dal ricorso proposto da un avvocato avverso una sentenza resa in materia previdenziale nella quale, a suo dire, il giudice di merito aveva liquidato le spese legali in violazione dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14, modificato dal D.M. n. 37/18 e aggiornato sulla base del D.M. n. 147/22, liquidando al di sotto dei parametri minimi, per la “particolare semplicità della controversia”, con ciò ledendo la dignità professionale del difensore, il quale si era visto corrispondere un compenso irrisorio tale da sminuire e svilire l’attività difensiva svolta.
La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al medesimo tribunale, in persona di diverso magistrato.
Nel motivare la loro decisione gli Ermellini considerano il D.M. 37/18 aggiornato sulla base del D.M. n. 147/22 la cui formulazione mantiene l’inciso “di regola” solo in relazione all’aumento dei valori medi delle tabelle, vincolando così il giudice al rispetto del limite del 50% per la diminuzione.
Ai sensi del succitato disposto normativo “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento”.
Eliminando per il potere di riduzione l’espressione “di regola” (che invece era presente nel D.M. 55/14) si è giunti a regolare in modo chiaro la discrezionalità del giudice nel ridurre il compenso al fine di impedire la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.
Pertanto il giudice, nel ridurre il compenso, non potrà più, diversamente da quanto poteva accedere prima, liquidare il compenso scendendo al di sotto dei minimi tariffari sia pure con motivazione.
A cura di Silvia Ammannati