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giurisprudenza

Sui requisiti formali per l’iscrizione all’elenco degli avvocati stabiliti (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2016, n. 12087)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte, riunita a sezioni Unite, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento del Consiglio Nazionale Forense, ritenendo che, con l’istituzione dell’IMI (Internal Market Information Sistem), il solo soggetto idoneo a verificare l’effettiva abilitazione all’esercizio della professione forense in Romania, sia l’UNBR tradizionale.
Il caso specifico verteva sull’impugnazione, avanti al CNF, del provvedimento del COA di Roma, con cui veniva disposta la cancellazione dall’elenco degli avvocati stabiliti presso quell’ordine, di un ‘avvocato’ straniero, proveniente dalla Romania, il cui Ministero della Giustizia, su sollecitazione dell’ordine capitolino, confermava che il solo soggetto autorizzato alla verifica dell’effettiva abilitazione all’esercizio della professione in quello stato, fosse la Unionea Nationala Barourillor Din Romania (UNBR), non dovendosi riconoscere alcun effetto alla certificazione o alla dichiarazione proveniente da altro ente.

A cura di Lapo Mariani