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giurisprudenza

Sui termini per il rilascio della procura alle liti volta alla proposizione del ricorso in Cassazione (Cass. Sez. VI, Ord., del 3 febbraio 2020, n. 2342)

Con l’ordinanza in commento, pubblicata lo scorso 3 febbraio 2020, la Sesta Sezione della Cassazione si è pronunciata in merito ai termini e alle modalità del rilascio della procura alle liti ai fini della proposizione del ricorso in Cassazione, evidenziando l’importanza dell’apposizione della data e della relativa certificazione.

Nello specifico, dopo aver rilevato come, nel caso sottoposto al suo vaglio, la procura speciale fosse stata rilasciata su foglio separato materialmente congiunto all’atto principale, senza tuttavia l’indicazione della data in cui la stessa era stata conferita e della correlata certificazione, la Corte ha rilevato come tale circostanza fosse tale da impedire la verifica dell’avvenuto conferimento della procura in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

Conseguentemente, i Giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 35-bis, comma 13, d. lgs. 25/2008 introdotto dal d.l. 13/2017, il quale prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
2342-2020