Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sul mancato assolvimento del debito formativo (C.N.F., Sent., 3 aprile 2024, n. 120)

La sentenza in commento prende le mosse dall’impugnazione proposta da un avvocato avverso la decisione con cui il consiglio distrettuale di disciplina competente le aveva inflitto la sanzione disciplinare dell’avvertimento in conseguenza dell’accertamento del mancato assolvimento del debito formativo relativo al triennio dal 1.1.2014 al 31.12.2016.
L’avvocato asseriva che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo sarebbe dipeso dalla necessità di assistenza alla madre gravemente malata e che comunque la medesima professionista avrebbe partecipato ai corsi di formazione in cui era relatore il padre collaborando alla predisposizione del materiale dottrinario e giurisprudenziale dei relativi interventi.
Investito del caso, il C.N.F. rigettava il ricorso.
Il C.N.F. in particolare asseriva che l’obbligo di formazione continua dell’avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento dell’attività autoformativa ancorché consistente nella (asserita) collaborazione esterna con relatori di vari convegni giuridici e che lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, seppur in teoria esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell’obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014, tuttavia, tale causa scriminante non ricorre allorché sia meramente affermata, ovvero rimasta priva di ogni riscontro documentale o probatorio come nel caso in questione.

A cura di Silvia Ammannati