Con la sentenza in esame la Cassazione è intervenuta in una controversia relativa al pagamento del compenso di un avvocato, dipendente del ruolo amministrativo di un ente pubblico, che aveva ricevuto incarico per il patrocinio dello stesso ente, affermando che non rientra nel contratto d'opera intellettuale (caratterizzato in quanto tale dall'autonomia del prestatore) l'attività svolta da un avvocato, dipendente nel ruolo amministrativo dell'ente pubblico, il quale abbia, in virtù di apposita delibera, ricevuto incarico per il patrocinio dello stesso ente negli affari contenziosi pendenti. Pertanto, non essendo venuto meno il rapporto di subordinazione con il datore di lavoro, la Cassazione ha altresì riconosciuto la competenza per materia del giudice del lavoro in merito alla controversia insorta sul pagamento del compenso.
A cura di Enea Baronti