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giurisprudenza

Sul potere certificativo del difensore dell’autografia della sottoscrizione della parte nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione (Cass. Sez. III, 5 giugno 2007, n. 13086)

Con la sentenza n. 13086 del 5 giugno 2007 la Corte di Cassazione ha di nuovo affrontato il problema della tassatività dell’elenco previsto dall’art. 83 comma 3 c.p.c., che descrive alcune fattispecie nelle quali è lo stesso difensore ad avere il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte; diversamente, la procura deve necessariamente essere conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 83 comma 2 c.p.c.).
In alcune precedenti pronunce, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità per il difensore di costituirsi in sostituzione di un altro in corso di causa con certificazione della sottoscrizione a margine o in calce di atto diverso da quelli elencati nel terzo comma dell’art. 83 c.p.c., (cfr. Cass., Sez. II, 24 novembre 2003, n. 17873); con la sentenza in commento, invece, la Suprema Corte, relativamente al ricorso per Cassazione, afferma che la procura speciale non possa essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, ovverosia gli unici atti ricompresi nell’elenco ex art. 83 comma 3 c.p.c. riferibili al giudizio di cassazione.

A cura di Cosimo Papini

Allegato:
13086-2007