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giurisprudenza

Sul potere/dovere del Giudice di liquidare le spese processuali in mancanza di deposito della nota spese (Cass., Sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1392)

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del difensore nella parte in cui egli aveva lamentato l'erroneità della condanna al pagamento delle spese, non avendo controparte depositato apposita nota spese. Sostiene infatti la Corte, in conformità con pregresse pronunce (sentt. nn. 1440/00, 3149/88 e 7248/86) ed in relazione a quanto espressamente previsto dagli articoli 311 c.p.c. e 74, 75 disp. att. c.p.c., che la mancanza di nota spese nel fascicolo processuale non rileva ai fini del potere/dovere della liquidazione delle spese di lite, comunque effettuata sulla base degli atti di causa. La mancanza della nota spese comporta solamente l’impossibilità per il Tribunale di potervi provvedere in riferimento ad essa.

A cura di Giacomo Passigli

Allegato:
1392-2007