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giurisprudenza

Sul rifiuto del cliente di consegnare al proprio legale la somma liquidata a titolo di spese legali (Cass., Sez. II Pen., 24 giugno 2011, n. 25344)

Non commette il reato di appropriazione indebita la parte vincitrice di una causa civile, a cui il giudice abbia liquidato una somma a titolo di spese legali, che rifiuti poi di consegnarla al proprio avvocato.
Così ha statuito la Corte di Cassazione precisando che in siffatte ipotesi, in cui il giudice liquida una somma a titolo di spese legali direttamente in favore della parte vincitrice, quella somma è di esclusiva proprietà della parte stessa, pur rimanendo l’obbligo alla prestazione di pagamento della parcella. Di conseguenza, non può sussistere il reato ex art. 646 c.p., poiché manca il principale presupposto giuridico dello stesso, e cioè che la somma in questione sia di proprietà dell’avvocato.

A cura di Graziella Sarno