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giurisprudenza

Sul rigetto dell’appello dell’avvocato che lamenta la generica violazione dei minimi tariffari in ordine alla liquidazione delle spese (Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2011, n. 8067)

E' inammissibile l'appello dell'avvocato sull'importo relativo alle spese liquidate dal giudice di prime cure se nel gravame non specifica le singole voci per le quali sarebbero stati violati gli importi previsti come minimi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza in epigrafe, con la quale ha rigettato il ricorso di un avvocato che, in primo grado non aveva prodotto alcuna nota spese e in appello non aveva indicato né il valore della causa, né le singole voci della tariffa presumibilmente violate.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, la censura così mossa è inammissibile in quanto non fornisce al giudice d'appello sufficienti elementi per poter accertare la conformità degli importi liquidati al tariffario ed eventualmente rideterminare il compenso dovuto all'avvocato.

A cura di Elena Parrini