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giurisprudenza

Sul rimborso forfetario delle spese generali (Cass., Sez. III, 30 gennaio 2009, n. 2492)

Secondo la recente sentenza de Corte di Cassazione, il rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta all'avvocato a norma dell'articolo 15 della tariffa professionale forense, approvata con Dm Giustizia 5 ottobre 1994 n. 585.
Si tratta quindi di un credito che consegue per legge e come tale spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali.

A cura di Ilaria Chiosi