Secondo la recente sentenza de Corte di Cassazione, il rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta all'avvocato a norma dell'articolo 15 della tariffa professionale forense, approvata con Dm Giustizia 5 ottobre 1994 n. 585.
Si tratta quindi di un credito che consegue per legge e come tale spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali.
A cura di Ilaria Chiosi