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giurisprudenza

Sul sequestro dei documenti dell’avvocato (Cass., Sez. V Pen., 11 aprile 2011, n. 14516)

E’ legittimo il sequestro probatorio di singoli documenti provenienti dallo studio dell’avvocato indagato per reati di falso e patrocinio infedele, anche nell’ipotesi in cui tali documenti siano già stati sottoposti a sequestro con precedente provvedimento poi dichiarato invalido, ed anche nel caso in cui manchi l’autorizzazione del GIP ex art. 103 c.p.p..
Ed invero, nel caso di specie, i documenti sequestrati erano stati sottoposti a precedente sequestro con altra misura cautelare riguardante tutto lo studio legale e in relazione ad altri reati. Poi, il suddetto sequestro era stato dichiarato illegittimo a causa del suo carattere indiscriminato. L’autorità giudiziaria, però, nel corso di tali indagini aveva rilevato gli estremi di ulteriori ipotesi criminose, quali il falso e il patrocinio infedele e, di conseguenza, era stata emessa una diversa e autonoma misura cautelare sui singoli documenti in questione. Peraltro, tali documenti, pur provenienti da uno studio legale, erano già a disposizione dell’A.G., di talché, chiarisce la Corte, non vi era necessità alcuna di applicare le forme di legge di cui all’art. 103. c.p.p..

A cura di Graziella Sarno

Allegato:
14516-2011