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giurisprudenza

Sull’adeguatezza della motivazione del provvedimento di valutazione delle prove di concorso e d’esame d’avvocati (TAR Milano, Lombardia Sez. IV, 17 giugno 2008, n. 2079)

Con la pronuncia in commento il Tar meneghino torna sulla questione circa l’adeguatezza della motivazione del provvedimento di valutazione delle prove di concorso e d’esame d’avvocati, che ha visto negli ultimi anni il susseguirsi di decisioni di segno diverso, aderendo alla tesi minoritaria nella giurisprudenza amministrativa secondo cui per ritenere assolto l’obbligo di motivazione, in caso di valutazione negativa di una prova, non è sufficiente la mera indicazione del voto numerico, senza altro aggiungere, ma “unitamente all’espressione del voto numerico” deve essere altresì redatta “una griglia di punteggi che rispecchi tutti i parametri di valutazione che la Commissione si è attribuita alla prima riunione, ai sensi del citato art. 12 del DPR 487/1994, dando atto dei singoli voti riportati con riferimento a ciascuno dei suddetti parametri”.
L’adesione a questa tesi interpretativa, che ha indotto taluni giudici amministrativi a ritenere illegittima, per le valutazioni negative come quelle di cui è causa, la sola apposizione del voto numerico, è motivata con l’entrata in vigore del D.Lgs. 166/2006, il cui art. 11, comma 5, dispone che il giudizio di idoneità può essere motivato con il solo punteggio, mentre per quello di non idoneità non è sufficiente la sola espressione numerica.

Avv. Enea Baronti

Allegato:
2079-2008