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giurisprudenza

Sull’obbligo di conformazione ai criteri di indennizzo sanciti dalla CDU nel processo per equa riparazione (Cass., Sez. I, 25 gennaio 2007, n. 1645)

La Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe ha sancito che il giudice di merito (ai sensi della legge Pinto, la Corte di Appello) è tenuto ad applicare, ai fini di quantificare l’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo così come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo. Tale richiamo appare opportuno laddove si consideri che la Convenzione Europea, che ha una formulazione assai generica, necessita di una interpretazione uniforme all’interno dei vari Paesi.
In ogni caso al giudice di merito è data la possibilità, nel rispetto della autonomia della sua funzione, di discostarsi dai parametri indicati e quantificare in piena autonomia il danno: in tale caso, però, è necessaria una “adeguata e ragionevole motivazione”

A cura di Cosimo Papini

Allegato:
1645-2007