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giurisprudenza

Sulla compensazione delle spese giudiziali e l’obbligo di motivazione per i procedimenti già pendenti al 1° gennaio 2006 (Cass., Sez. I, 1 marzo 2007, n. 4854)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha affermato che per tutti i procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del testo novellato dell’art. 92 c.p.c., il giudicante può disporre la compensazione delle spese senza necessità di motivare sul punto. Con riguardo a tali procedimenti, dunque, continua ad operare l’interpretazione più volte fatta propria dalla Corte stessa secondo la quale non risulta violato il disposto dell’art. 92 c.p.c. tutte le volte in cui è possibile rinvenire i giusti motivi che hanno determinato la compensazione delle spese dalla motivazione adottata a fondamento dell’intera pronuncia, anche in mancanza di una specifica motivazione sul punto.
Per i giudizi instaurati successivamente al 1° gennaio 2006, così come specificato dal comma quarto dell’art. 2 L. 28 dicembre 2005, n. 263, invece, opererà il testo novellato dell’art. 92 c.p.c. che dispone che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Con la conseguenza che, in caso di compensazione delle spese non supportata da adeguata motivazione sarà sempre possibile esperire impugnazione sul punto.

A cura di Cosimo Papini

Allegato:
4854-2007